REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI MUTUALISTICHE del Fondo di Solidarietà fra ex dipendenti e dipendenti del Banco di Sicilia Società di Mutuo Soccorso.
Art. 1 ) Il beneficio economico spettante ai beneficiari della prestazione mutualistica può ammontare ad euro 8.000 (ottomila), 6.500 (seimilacinquecento) o 3.250 tremiladuecentocinquanta), secondo quanto optato dal socio al momento dell'adesione al Fondo. In funzione dell'opzione manifestata il contributo viene calcolato mediante la tabella (1) allegata.
Per i nuovi soci familiari e congiunti fino al 3° grado, è prevista l’iscrizione limitatamente ai benefici di euro 8.000 e 6.500, con contributo di cui alla tabella (2)
allegata.
L'opzione non potrà essere modificata dopo il decorso di sei mesi dal versamento della prima rata di contributo. Il beneficio non verrà corrisposto se l'evento luttuoso si verificherà prima del pagamento delle prime sei rate.
Art. 2) Il pagamento del beneficio sarà effettuato a condizione che il socio sia in regola con tutti i pagamenti. Il mancato pagamento di sei o più quote mensili
comporta l'automatica decadenza dalla qualità di socio e dai relativi diritti.
Art. 3) Il pagamento delle quote mensili dovrà essere effettuato mediante bonifico periodico mensile sul c/c indicato. In caso di ritardo nei pagamenti verranno
applicati interessi di mora nella misura stabilita anno per anno dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 4) In caso di recesso volontario dalla Società, è escluso ogni diritto al rimborso dei contributi versati.
Art. 5) All'atto dell'adesione alla Società ogni aderente dovrà designare la persona al la quale dovrà pervenire l'importo del beneficio prescelto all'atto dell'adesione.
La designazione verrà effettuata su apposito modulo datato e sottoscritto, e inserito in una busta. Detta busta sarà chiusa a cura dell'aderente, firmata sui lembi di chiusura e sul suo prospetto dovrà recare l'indicazione delle sue generalità. La Segreteria apporrà sui lembi della busta il timbro della Società e il Presidente apporrà la propria firma ove non sia stata apposta sui lembi la firma dell'aderente.
L'aderente potrà in ogni tempo modificare la volontà espressa, consegnando a mano la busta con la nuova disposizione presso la Segreteria, ovvero facendola
pervenire alla stessa a mezzo plico raccomandato.
Art. 6) Le buste, a cura del Consiglio di Amministrazione, saranno registrate cronologicamente e conservate in apposito casellario, disposte in ordine numerico. Tale casellario sarà chiuso a doppia chiave, di cui una sarà casellario sarà chiuso a doppia chiave, di cui una sarà tenuta dal Presidente e l'altra dal collaboratore incaricato dell'aggiornamento del casellario. L'estrazione delle buste dal casellario ed il contemporaneo discarico del registro cronologico avverranno a ricezione dell'estratto dall'atto di morte dell'aderente o del familiadell'aderente o del familiare aggregato. In caso di mutate designazioni se ne farà annotazione sulla busta originaria designazioni se ne farà annotazione sulla busta originaria e sul registro cronologico.e sul registro cronologico.
Art. 7) Ricevuta la certificazione del decesso dell'aderente o di un familiare aggregato, verrà estratta la busta intestata allo stesso e si procederà con immediatezza alla corresponsione del beneficio alla persona designata, prerevio il solo accertamento della regolarità del pagamento dei contributi. Il beneficio potrà essere corrisposto agli aventi diritto entro e non oltre i cinque anni successivi al decesso del socio. Decorso il predetto termine senza che il beneficio sia stato corrisposto, i contributi versati resteranno acquisiti al patrimonio del Fondo.
Art. 8) In mancanza di designazione del beneficiario, il beneficio sarà devoluto in favore degli eredi per legge, nell'ordine di cui all'art. 565 c.c., o secondo eventuali disposizioni testamentarie del de cuius.