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AssoPensBdS
L’associazione ex Dipendenti del Banco di Sicilia, costituita nel dicembre del 1945, è un organismo rappresentativo dei Pensionati del Banco di Sicilia.
Contenzioso
Comunicazioni studio legale Iacoviello
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sulla concorrenza. In particolare si vuole dare il potere alle fonti istitutive di aggregare ai fondi a contribuzione definita qualunque altro soggetto, compresi i lavoratori di altre aziende, e persino i lavoratori autonomi e i soci di cooperative.
In questo modo si snatura completamente la natura aziendale del Fondo.
Tenendo conto che si tratta di un disegno di legge, nel corso dell' iter parlamentare si possono verificare ulteriori sorprese con qualche emendamento notturno e magari il voto di fiducia.
Il testo (sia quello integrale e sia il solo art. 15) è pubblicato sul sito: http://www.iacoviello.it/News.html
GLI ESODATI E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Oltre ai problemi relativi alla previdenza obbligatoria presso l’ INPS, vi sono per gli esodati gli ulteriori problemi posti dalla previdenza complementare aziendale.
Per chi riscuote il c.d. “zainetto”, sostanzialmente non si pongono problemi, poichè si riscuote quanto si è accantonato in precedenza, con l’ eventuale aggiunta di una somma relativa al periodo di esodo.
Per i Fondi a prestazione definita i problemi sono essenzialmente due: - Il diritto all’ anzianità contributiva sulla pensione complementare;- La determinazione della retribuzione pensionabile.Il diritto all’ anzianità contributiva sulla pensione complementare; Normalmente gli accordi sindacali prevedono che il periodo trascorso a carico del Fondo di Solidarietà abbia anche un rilievo sulla previdenza complementare aziendale.
Ad esempio nel Gruppo Intesa, per il periodo a carico del Fondo di Solidarietà, normalmente si opera un distinguo:
-per i Fondi a ripartizione, l’ anzianità contributiva viene accreditata, pur senza versamento di contribuzione da parte della Banca (in pratica accollando il costo al Fondo di Previdenza aziendale);-per i Fondi a contribuzione definita, la Banca versa “una tantum” ai lavoratori l’ importo della quota datoriale della contribuzione che avrebbe versato in quel periodo al Fondo.
L’ Unicredito invece versa direttamente la contribuzione ai Fondi complementari, come se il lavoratore fosse in servizio.
La determinazione della retribuzione pensionabile.
Si pone altresì il problema di determinare quale sia la “retribuzione pensionabile” dell’ “ultimo mese di servizio”, tenuto conto del fatto che questa retribuzione risale al momento delle dimissioni, e quindi fino a cinque anni prima della data della pensione.
In proposito sono astrattamente possibili tre diversi criteri di calcolo dell’ ultima retribuzione:
a. La retribuzione “nominale” dell’ ultimo mese di servizio, senza tener conto del tempo decorso e della sua svalutazione in termini reali;
b. La retribuzione tabellare prevista per lo stesso inquadramento del lavoratore al momento del pensionamento, in modo da poter tener conto della dinamica salariale nel frattempo intervenuta.
E’ questo il criterio adottato presso la Cassa di Previdenza San Paolo, all’ art. 44 bis, che così testualmente dispone:
“la pensione è calcolata ai sensi all’articolo 24, con rivalutazione percentuale della retribuzione pensionabile individuata all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, in ragione degli incrementi retributivi derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale edaziendale che eventualmente intervengano sino al sorgere del diritto alla pensione stessa.
c. Mediante applicazione dei coefficienti ISTAT comunemente applicati dall’INPS per la rivalutazione della retribuzione pensionabile degli anni precedenti.
Infatti quando l’ INPS calcola la media degli ultimi 5 o 10 anni, provvede alla rivalutazione Istat degli anni vecchi.
Dopo aver accertato il criterio adottato dal Fondo, sarà possibile procedere alle opportune valutazioni.